Trattamento fiscale dei dividendi brasiliani - Esenzione e credito figurativo
Societá di capitali italiana con partecipazione superiore al 25% di una societá brasiliana
L’intenzione di questo breve articolo é quella di accennare al trattamento fiscale dei dividendi distributi da una societá di capitali brasiliana ad un azionista italiano, nel caso in cui quest’ultimo sia una societá di capitali italiana con partecipazione superiore al 25%.
In Brasile, fino al 1995 era in vigorre una ritenuta del 15% che si applicava al momento della distribuzione dei dividendi. Tuttavia ai sensi dell'articolo 10 della legge brasiliana 9249/95, l’aliquota del 15% è stata eliminata a far data del 01/01/1996:
Art. 10 Legge 9249/95. “Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.”
Nel caso in cui a ricevere il dividendo sia un soggetto IRES italiano, sulla base dell’art 89 comma 3 del TUIR, i dividendi ricevuti concorrono al reddito dell’impresa italiana nella misura del 5% del valore del dividendo percepito, assimilandoli al trattamento previsto per le partecipazioni detenute in società residenti in Italia, a meno che non esista una convenzione fra i due paesi che stabilisca diversamente.
La Convenzione tra Italia e Brasile è stata firmata a Roma il 03/10/1978, ratificata con legge ordinaria n. 844 del 29/11/1980, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 342 del 15/12/1980 ed è entrata in vigore in data 24/04/1981.
Secondo l’art 10 della convenzione “I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto Stato…tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato.”
Ai sensi dell’art. 10 della citata convenzione, pertanto si evincerebbe che i dividendi distribuiti da società brasiliane in favore di società italiane sono assoggettati ad IRES secondo quanto disposto dall’art 89 comma 3 del TUIR.
Tuttavia, tale interpretazione resulta completamente disattesa dall’art 23 comma 3 della medesima convenzione, il quale sancisce che se una “società residente in Italia detiene almeno il 25% del capitale di una società residente in Brasile, l’Italia esenta da imposte i dividendi ricevuti dalla società brasiliana”.
In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 23 comma 3 della Convemzione, risulta particolarmente significativo quanto indicato dello stesso articolo al comma successivo, il 4: “l’imposta brasiliana si considera sempre pagata con aliquota del 25% dell’ammontare lordo dei dividendi anche quando, questa non è effettivamente pagata o è pagata in misura minore.”
I commi 3 e 4 dell’art. 23 della convenzione italo-brasiliana determinano l’effetto di rendere esenti dalla base imponibile IRES i dividenti prodotti dalla società brasiliana e di considerare sempre pagata un imposta figurativa (c.d. matching credit) al 25%, generando in Italia un credito d’imposta detraibile a fronte di imposte non effettivamente pagate in Brasile.
In Italia, al momento in cui si devo dichiarare di aver ricevuto il dividendo brasiliano, si effettua la detrazione del credito d’imposta figurativo con le medesime modalità previste per il credito d’imposta ordinario, pertanto in sede di liquidazione IRES.